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Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d’innovazione
1 Innosuisse decide per ogni domanda se vuole subordinare la concessione di sussidi alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione. 2 Una convenzione conforme all’articolo 1 deve includere:
3 Nel settore dei beni e dei servizi i partner attuatori hanno almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusive e a titolo gratuito dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto. Tale diritto deve essere sancito nella convenzione. 4 Il diritto di utilizzazione e di valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 3 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situazione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca. 5 Per stabilire un’indennità per l’esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto è necessario considerare:
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