Ordinanza
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Art. 12 Tipi di sussidi
(art. 53 LPSU) 1 I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. 2 In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l’adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. 3 Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |