Ordinanza del DFAE
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Art. 17 Assunzione a tempo indeterminato
1 Il capo del Dipartimento decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente. 2 Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calcolata come esperienza professionale. |