Ordinanza del DFAE
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Art. 91 Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d’impiego o poco dopo l’arrivo al nuovo luogo d’impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l’arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli. |