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Art. 5 Presa di conoscenza dell’incarto e valutazione
(art. 15 OPers) 1 Il superiore diretto del superiore prende conoscenza del riassunto e del risultato finale della valutazione del personale. Può anche consultare l’intero incarto di valutazione.7 2 I responsabili del personale valutano i risultati generali in vista controlling e allesticono una statistica. Essa indica la ripartizione del personale tra i quattro livelli di valutazione previsti nell’articolo 17 capoverso 1 OPers ed è suddivisa in base a lingua, età e sesso dell’impiegato.8 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013). 8 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351). |