Ordinanza
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Art. 10 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1 Qualora l’USAV sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, divulga in forma anonima i dati necessari. 2 Su richiesta, per scopi di ricerca può mettere a disposizione i dati dal SI AMV in forma anonima. 3 Tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 19928 sulla statistica federale. |