Ordinanza
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Art. 16 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1 L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare a terzi dietro domanda scritta i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko per scopi scientifici e statistici. 2 Questi dati devono essere resi anonimi, per quanto possibile, prima della comunicazione. Se vengono comunicati dati non resi anonimi, le autorità concludono un accordo con la terza parte. |