Ordinanza
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Art. 2 Attività temporanea nell’agricoltura 7
I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d’impiego. Se la durata dell’attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri. 7 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008145). |
