Ordinanza
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Art. 2 Condizioni
1 Le attività civili e le attività fuori del servizio possono essere appoggiate unicamente se ne derivano sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate nell’ambito delle rispettive funzioni. 2 Inoltre, le attività civili devono essere di importanza nazionale o internazionale oppure d’interesse pubblico, le attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale. 3 Oltre a ciò, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
4 Le prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica sono ammesse anche quando le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 lettera a non sono soddisfatte per:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
