Ordinanza
|
|
Art. 4 Domanda
1 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla divisione territoriale4 competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:5
2 Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20036 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree. 3 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima possibile alla divisione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appoggio.7 4 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile direttamente al Comando Operazioni8.9 5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti:
6 Le domande di autorità cantonali per un appoggio nell’eliminazione di munizioni inesplose devono essere indirizzate direttamente alla Centrale d’annuncio di proiettili inesplosi dell’esercito (CAPI).14 4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 6 [RU 2003 3997. RU 2018 4635art. 12]. Vedi ora l’O del 21 nov. 2018 (RS 513.75). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 10 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 11 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 12 RS 121 13 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
