Ordinanza
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Art. 6 Principi
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure necessarie a evitare situazioni di grave penuria. 2 Per adempiere i loro compiti i gestori degli impianti di approvvigionamento idrico operanti in una stessa zona di approvvigionamento collaborano sul piano organizzativo e tecnico su ordine dell’autorità cantonale competente. |