Ordinanza del DATEC
|
|
Art. 10 Requisiti medici
1 Chi si candida a una formazione per attività rilevanti per la sicurezza deve sottoporsi a un esame medico presso un medico di fiducia o a un test medico. 2 Il medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza in oggetto. 3 È accertata sotto il profilo medico l’idoneità:
4 È accertata mediante test medico l’idoneità alle attività di preparatore dei treni, manovratore, accompagnatore di treni treni, capo della sicurezza e capomovimento della categoria A come pure alle attività rilevanti per la sicurezza non soggette a obbligo di certificato (livello di requisiti 3). 5 Se necessario per determinare l’idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati. 6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato medico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni e documenti di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici. 7 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni. 8 Il medico di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri. 9 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti medici. 5 Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 mag. 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, versione della GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1. 6 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, versione della GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1. BGE
149 II 337 (8C_387/2022) from 21. August 2023
Regeste: Art. 10 Abs. 3 lit. a und b, Art. 28 Abs. 1, 2 und 3, Art. 34b Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BPG; Art. 26 Abs. 2, Art. 173 Abs. 1 lit. a und b, Art. 183 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019); Art. 328b OR; Art. 2 Abs. 1 lit. b, Art. 3 lit. c Ziff. 2, Art. 17 DSG; Art. 5 Abs. 2 BV; Beurteilung der Rechtmässigkeit der ordentlichen Kündigung einer Angestellten der SBB wegen unvollständiger oder falscher Angaben bezüglich ihres Gesundheitszustandes. Vorvertragliche Pflichten des Stellenbewerbers (E. 5.2.1 und 5.2.2). Umgang mit Personendaten des Bewerbers (E. 5.2.3). Gesundheitsbezogene Daten des Bewerbers (E. 5.2.4). Rechtsfolgen bei unzulässiger Fragestellung (Doktrin) (E. 5.2.5). Zulässigkeit der medizinischen Fragen, die der Beschwerdeführerin im Bewerbungsverfahren vorgelegt wurden, und Beurteilung ihrer Antworten unter dem Aspekt der Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) (E. 5.3). Prüfung einer Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) angesichts der Angaben der Beschwerdeführerin über ihren Gesundheitszustand während des Anstellungsverhältnisses (E. 6). Umfassende Beurteilung der Umstände unter dem Gesichtspunkt eines Kündigungsgrundes wegen Mängeln im Verhalten im Sinne der Art. 10 Abs. 3 lit. b BPG und 173 Abs. 1 lit. b GAV SBB (2019) (E. 7). |
