Ordinanza
|
Art. 6 Età minima
1 L’età minima per condurre veicoli a motore è:
2 Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE già a 17 anni compiuti. L’esame di conducente delle categorie B, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni, mentre la licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.49 3 ...50 3bis ...51 4 L’autorità cantonale può:
5 I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 46 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 48 Introdotta dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 50 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533). 51 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). |