Ordinanza
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Art. 122 Controllo da parte dell’UDSC 384
1 L’UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut385, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche. 2 In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dall’UDSC. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli l’UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni. 384Nuovo testo giusta l’all. 4 n.35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). |