Ordinanza
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Art. 30a Domanda di rivalutazione della revoca preventiva 176
1 La persona alla quale è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può esigere dall’autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di revoca una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato. 2 Può inoltre esigere dall’autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di conferma della revoca preventiva una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato. 3 In entrambi i casi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma mediante decisione impugnabile la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre oppure la restituisce all’avente diritto. 176 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407). |