Ordinanza
|
Art. 5j Procedura in caso di risultato non univoco degli esami 53
1 Se l’esame di verifica dell’idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all’autorità cantonale che un medico in possesso del riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco di un esame di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b, il medico interpellato deve possedere almeno il riconoscimento di livello 3. 2 Se sussistono dubbi in merito al risultato dell’esame, un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all’autorità cantonale di disporre una corsa di verifica dell’idoneità alla guida cui partecipino un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 e un esperto della circolazione. 3 Se la persona esaminata non supera la corsa di verifica dell’idoneità alla guida, l’esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all’autorità cantonale. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). |