Ordinanza
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Art. 68 Ripetizione dell’esame
1 L’esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte. 2 Chi non ha superato l’esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi. 3 Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame. |