Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1

1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).


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Art. 68 Ripetizione dell’esame

1 L’esa­me di esper­to del­la cir­co­la­zio­ne può es­se­re so­ste­nu­to tre vol­te.

2 Chi non ha su­pe­ra­to l’esa­me può es­se­re riam­mes­so non pri­ma del­la sca­den­za di un ter­mi­ne di sei me­si.

3 Il se­con­do esa­me com­pren­de so­lo le ma­te­rie per le qua­li il ri­sul­ta­to è sta­to in­suf­fi­cien­te. Il ter­zo esa­me com­pren­de in­ve­ce tut­te le ma­te­rie del se­con­do esa­me.

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