Ordinanza
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Art. 94 Targa 348
1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall’articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV349. 2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 35 capoverso 2 OAV. 3 L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato. 4 La targa di un ciclomotore inutilizzabile e il contrassegno di assicurazione possono essere trasferiti senza il permesso dell’autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento durante al massimo 30 giorni. 5 Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno di assicurazione, a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore. 6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figurano le lettere attribuite al Cantone e nella parte inferiore figura il numero, entrambi in nero e in rilievo. 7 L’USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre. 348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941). |