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Art. 17 Indennizzo
Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell'esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
