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Art. 6a Trattati internazionali
1Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero. 2Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell'articolo 150a LM. 3Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero purché i crediti siano stati stanziati. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
