Ordinanza del DFI
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Art. 9b Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori 20
1 Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori ma sono consegnati per essere ulteriormente trasformati, sull’imballaggio o sul recipiente devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e–g, k e m OID21, le seguenti indicazioni:
2 È sufficiente che le indicazioni secondo il capoverso 1 lettera c e quelle secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere g e k OID figurino sui documenti relativi alla merce che devono essere forniti prima o all’atto della consegna, a condizione che l’indicazione «destinato alla fabbricazione di alimenti, non destinato alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sull’imballaggio o sul recipiente del prodotto interessato. 20 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365). |