Ordinanza
|
Art. 15 Esame dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici 53
(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)54 1 Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)55 disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.56 2 Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza professionale. 3 Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945). 55 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921). |