Ordinanza
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Art. 114 Rilevamento di allacciamenti civili
1 La truppa può, con il consenso dell’abbonato, rilevare un allacciamento civile, se essa rimane nel medesimo luogo per più di 24 ore e l’utilizzo saltuario dell’allacciamento civile non è sufficiente. 2 Prima del rilevamento, il servizio competente del fornitore di servizi di telecomunicazione interessato legge il contatore e comunica all’abbonato e alla truppa la data della lettura e lo stato del contatore. |