Ordinanza
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Art. 26 Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine
1 Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l’UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi:
2 Esso decide previa consultazione delle autorità cantonali competenti e del Comune di ubicazione. 3 Di regola le autorizzazioni sono rilasciate al massimo per tre giorni. |