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Art. 18e Controllo dell’adempimento dell’obbligo di notifica
1 L’UFAS controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21c LAFam. 2 Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine. 3 Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’UFAS ne informa la competente autorità di vigilanza. |