Ordinanza
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Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d’integrazione 79
1 L’indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d’integrazione a causa di una malattia, di un incidente o di una maternità se non hanno alcun diritto a un’indennità giornaliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità. 2 L’indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1:
3 ...81 4 Il diritto all’indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d’integrazione non è più applicato. 5 ...82 79 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 81 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 82 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). |