Ordinanza
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Art. 3sexies Elenco delle specialità per le infermità congenite 27
1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti di cui all’articolo 37e dell’ordinanza del 27 giugno 199528 sull’assicurazione malattie (OAMal), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene l’elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 14ter capoverso 5 LAI (elenco delle specialità per le infermità congenite). 2 Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per le infermità congenite, se:
3 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione della legge federale del 18 marzo 199429 sull’assicurazione malattie (LAMal) concernenti l’elenco delle specialità si applicano per analogia. 4 Se le condizioni per l’entrata nel merito della domanda secondo l’articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell’omologazione definitiva da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’UFSP decide sulla domanda entro un termine adeguato dall’omologazione definitiva. 27 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |