Ordinanza
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Art. 50 Vigilanza materiale 273
1 Nel quadro dei controlli in virtù dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI, l’UFAS può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione. 2 Gli uffici AI e i servizi medici regionali devono presentare periodicamente all’UFAS un rapporto conforme alle sue istruzioni sull’adempimento dei loro compiti. 3 Dopo aver consultato gli uffici AI, l’UFAS può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento del personale specializzato degli uffici AI e dei servizi medici regionali. Prende le misure necessarie a garantire tale formazione e tale perfezionamento. 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). |