Ordinanza
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Art. 26 Presenza di persone che partecipano al processo all’estero 19
1 ...20 2 L’autorità esecutiva decide circa il diritto dei partecipanti al processo estero di porre domande e di proporre determinati atti istruttori suppletivi.21 3 Se un’autorità penale estera chiede alle autorità svizzere il consenso per procedere autonomamente ad atti istruttori in Svizzera, s’applica il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197122 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero23. L’autorizzazione è accordata previa consultazione delle autorità cantonali interessate. 19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 20Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 22[RU 19711053. RU 1999 1258art. 34]. Vedi ora art. 31 dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1). 23RS 311.0 |