Ordinanza
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Art. 4 Procedura in caso di giurisdizione penale federale
Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un’autorità cantonale (art. 18 della LF del 15 giu. 19347 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all’Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d’«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.8 2 La proposta di delega all’estero del perseguimento penale o dell’esecuzione (parti quarta e quinta della legge) è fatta dal procuratore generale della Confederazione. 3 L’esecuzione delle domande estere d’«altra assistenza» (parte terza della legge) è decisa dalle autorità cantonali d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione. 4 L’accettazione delle domande estere d’assunzione del perseguimento penale o d’assunzione dell’esecuzione è decisa dall’Ufficio federale d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione. 7 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 19741857all. n. 2, 1978 688art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465all. n. 7, 2000 505n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133all. n. 9, 2004 1633n. I 4, 2005 5685all. n. 19, 2006 1205all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora: gli art. 25 e 26del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20033669). |