Ordinanza
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Art. 112 Cambiamento d’assicuratore 191
1 Per gli infortuni anteriori al cambiamento d’assicuratore è responsabile l’assicuratore competente in quel momento. 2 Per le rendite inerenti gli infortuni anteriori al cambiamento d’assicuratore, l’assicuratore competente in quel momento ha un credito nei confronti della cassa suppletiva o dell’INSAI per la parte delle indennità di rincaro che non può essere finanziata con le eccedenze d’interesse sui capitali di copertura. 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |