Ordinanza
|
Art. 112a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge e della cassa suppletiva 192
L’associazione secondo lʼarticolo 90a capoverso 1 della legge allestisce un conto globale sulle dotazioni supplementari distinte di cui all’articolo 90a capoverso 2 della legge. 192 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |