Ordinanza
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Art. 113 Classi e gradi
1 Le aziende o parti d’aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d’aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.193 2 In caso d’infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l’attribuzione dell’azienda ad un grado superiore è operata conformemente all’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l’azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell’ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente194. 3 I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell’articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d’azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.195 4 Gli assicuratori registrati sottopongono all’UFSP:
193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 194 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 196 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |