Ordinanza
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Art. 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI 233
1 Se l’assicurato è un lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI234, in caso di infortuni professionali spetta all’assicuratore dell’azienda interessata versare l’indennità. 2 Se in caso di guadagno intermedio interviene l’assicurazione contro gli infortuni non professionali, l’assicuratore dell’azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o avrebbe percepito il guadagno intermedio. L’articolo 99 capoverso 2 non è applicabile. 3 Se l’assicurato ha un guadagno intermedio derivante da un’attività lucrativa indipendente, spetta allʼINSAI versare le indennità in caso d’infortunio. 4 Se l’assicurato sʼinfortuna durante il periodo in cui consegue un guadagno intermedio derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente, ottiene l’indennità che gli spetta senza tener conto del guadagno intermedio. 5 In caso di disoccupazione parziale i capoversi 1–4 si applicano per analogia. 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |