Ordinanza
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Art. 6 Personale di datori di lavoro con sede all’estero
1 È assicurato il personale assunto in Svizzera dal datore di lavoro domiciliato o con sede all’estero che esegue lavori in Svizzera.23 2 I lavoratori mandati in Svizzera non sono assicurati durante il primo anno. A richiesta questo periodo può essere prolungato per sei anni in tutto dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o dalla cassa suppletiva, se la protezione assicurativa è garantita altrimenti.24 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). |