Ordinanza
|
Art. 82 Distribuzione d’elettricità, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle
acque. 1 La distribuzione d’elettricità ne comprende la produzione, la trasformazione e la fornitura. 2 La distribuzione del gas ne comprende la produzione, lo stoccaggio e la fornitura. 3 La distribuzione dell’acqua ne comprende la captazione, il trattamento e la fornitura. 4 Sono considerate aziende di eliminazione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera 1 della legge anche quelle che eliminano o trattano i cascami e le aziende di riscaldamento a distanza loro collegate. |