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Art. 117 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora 217
1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.218 1bis Se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo è in mora riguardo a più di un pagamento rateale, l’assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L’assicuratore informa il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento dei premi. Con la revoca della modalità di pagamento, l’importo residuo del premio diventa esigibile.219 2 Il termine di pagamento dei premi è di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 percento. 3 Supplementi e interessi di mora non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022380). 219 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022380). |