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Art. 13c Rimunerazione delle cure ospedaliere 49
1 Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell’alloggio in sala comune di un ospedale l’assicurazione militare stipula convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e conviene importi forfettari. Tali importi sono in funzione delle prestazioni e si basano sulle strutture uniformi, stabilite a livello nazionale. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. 2 Le parti contrattuali possono convenire che particolari prestazioni diagnostiche o terapeutiche non siano comprese negli importi forfettari, ma siano fatturate separatamente. 3 Le rimunerazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al 100 per cento dagli assicuratori. 4 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 49 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |