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Art. 26 Importo annuo delle rendite e valore annuo della rendita
1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 20 940 franchi.69 La rendita annua risulta dall’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell’integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione. 2 L’adeguamento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità secondo l’articolo 49 capoverso 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all’adeguamento delle rendite secondo l’articolo 43 della legge. 69 Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O AM del 29 ott. 2008 concernente l’adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085193). |