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Art. 41 Equipollenza di attestati scientifici 154
1 Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed155. 2 Sono assimilati ai farmacisti titolari di un titolo federale di perfezionamento i farmacisti titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed. 154 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705). 155 RS 811.11 |