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Art. 28b Pubblicazione dei dati degli assicuratori 106
1L’UFSP pubblica i dati di cui all’articolo 28 salvaguardando l’anonimato degli assicurati e li mette a disposizione in formato elettronico su un portale della Confederazione per la pubblicazione di dati. 2L’UFSP provvede:
3L’UFSP pubblica per assicuratore segnatamente i seguenti dati relativi all’assicurazione sociale malattie:
106 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 20085097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |