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Art. 53 Principio
Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:
201 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) 202 Nuovo testo giusta l’art. 27 n. 1 dell’O del 29 apr. 2015 concernente i laboratori di microbiologia, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1497). 203 Introdotta dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651). |