Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
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Art. 16 Autorizzazione
1L'autorizzazione è rilasciata al direttore responsabile e, se del caso, comunicata all'organismo da cui dipende l'istituto. 2L'autorizzazione rileva quante e quali persone possono essere accolte; essa può essere rilasciata in prova o limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. 3Se cambia il direttore responsabile, dev'essere richiesta una nuova autorizzazione. |
