Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 1a Bene del minore
1Nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione nonché nell'esercizio della vigilanza il criterio preminente di giudizio è il bene del minore. 2L'autorità di protezione dei minori provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto:
1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |