Ordinanza
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Art. 20e Vigilanza
1 L’autorità verifica annualmente le liste dei fornitori ed eventuali ulteriori documenti richiesti. Redige un verbale dell’attività di vigilanza. 2 L’autorità valuta in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui e richieste di informazioni, l’attività svolta. 3 L’autorità verifica annualmente la buona reputazione delle persone elencate nella lista consegnata ai sensi dell’articolo 20d capoverso 3bis e a tal fine ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.55 55 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |