|
Art. 24 Verifica del prezzo
1 In assenza di concorrenza il committente può concordare con l’offerente un diritto d’esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi. 2 La verifica del prezzo può essere eseguita presso l’offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 3 Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. 4 La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell’offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l’utile. 5 Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo. 5 RS 235.1 |