|
Art. 4 Obbligo di diligenza dei pubblici ufficiali rogatori
1Il pubblico ufficiale rogatore adotta tutte le misure necessarie e adeguate affinché il suo certificato utilizzato per redigere atti pubblici non sia usato da altri, in particolare dal personale ausiliario. 2Per la firma elettronica il pubblico ufficiale rogatore usa sempre un lettore in grado di garantire che il numero d'identificazione personale (NIP) immesso non sia letto da terzi. |