Ordinanza
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Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie da parte di un’impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete). 2 Si applica alle infrastrutture ferroviarie che possono essere esercitate in virtù di una concessione o di un accordo internazionale. 3 L’accesso alla rete non è obbligatoriamente accordato a:
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