Ordinanza
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Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni
(art. 11a LArm) 1 Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport: 44
2 La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest’ultimo non deve sussistere alcun motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. 3 Se per il rappresentante legale sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito. 4 La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.46 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827). 45 RS 512.31 46 Introdotto dal n. III dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5071). |