Ordinanza
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Art. 24
1 Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un’arma, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm. 2 L’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se:
3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell’alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell’alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti. |